Decreto molto interessante, al quale assegno un voto
elevato. Rispetto ai giustificati timori che serpeggiavano,
è stato confezionato bene.
Alcune primissime osservazioni sul Decreto Ministeriale
150/2023.
Dunque, mi pare di poter dire che è stata limitata
drasticamente, con netta inversione di tendenza rispetto
all’attuale, la possibilità di svolgere on line i corsi di
formazione e di aggiornamento sia per i mediatori, che per i
formatori.
Questo perché la filosofia che ispira tutta la Formazione (a
regime e transitoria), è di ritenere indispensabile una
certa quota di attività in presenza.
Molto interessante, in quanto all’evidenza costituente un
forte atto di impulso verso la serietà ed effettività della
Formazione a distanza, è la lettera E) del comma 3 dell’art.
11.
Ma tutto il sistema della Formazione è stato fortemente
irrobustito, con una particolare attenzione alla pratica
oltre che alla teoria (non si diventa mediatore se non si è
partecipa a vere mediazione, vale a dire a mediazioni che
non siano finite prima del nascere).
Mi pare una vera sfida anche per i Formatori.
Per i quali la disciplina è rigorosa ma equilibrata e
ragionevole (si presti attenzione alla sobria previsione
relativa alle pubblicazioni del Formatore teorico).
Di nuovo conio (in conseguenza della necessità di rispettare
il decreto legislativo), i requisiti che deve possedere il
Responsabile dell’Organismo.
Novità assoluta, è previsto un surplus di Formazione
dedicata all’area giuridica per chi non ha la laurea in
giurisprudenza (commi sei e sette art.23).
A conferma che erra chi pensava che alla mediazione possa
essere estraneo il mondo del diritto.
Inoltre è stata data una certa dignità al primo incontro
finora oggetto misterioso e dai confini sfumati, anche con
la previsione di una necessaria possibile e astratta (cioè
dove e quando serva) durata minima (due ore).
Indennità dignitose, e spese vive riconosciute.
Effettività del primo incontro anche in assenza di adesione
del convocato.
Certamente le regole per diventare mediatori e formatori
sono diventate molto più severe e impegnative.
La disciplina transitoria correlativamente acquisita un
grande valore.
Chi è mediatore e chi è formatore, alla data di entrata in
vigore delle nuove norme, ha un notevole valore aggiunto da
conservare preziosamente.
Purtroppo proprio su questa disciplina transitoria c’è un
errore (verosimilmente materiale, ma pur sempre un errore).
Per poter continuare ad operare, una volta scaduto il
termine di nove mesi di moratoria, il fattore fondamentale è
il corso di aggiornamento.
Condizione imprescindibile per chi è già titolato e non
voglia soggiacere alle nuove regole per diventare mediatore
e formatore.
L’errore, causato probabilmente dalla fretta di licenziare
il Decreto, sta nell’art. 42 comma terzo.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori
inseriti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte
i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del
decreto del Ministro della giustizia n.180 del 2010, che
intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta,
oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto
prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a
quattro ore.
Invece si sarebbe dovuto scrivere:
d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a
quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un
corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto
prevede l'articolo25, comma 3, di durata non inferiore a
quattro ore.
Come previsto esattamente dal comma quarto dello stesso
art.42
E’ un errore clamoroso vista l’importanza della disciplina
transitoria anche in relazione al vasto panorama dei
soggetti interessati.
C’è da augurarsi una rapida correzione da parte del
Ministero.
Dicembre 2023 |