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Prime osservazioni sul D.M. 150/2023
 
Decreto molto interessante, al quale assegno un voto elevato. Rispetto ai giustificati timori che serpeggiavano, è stato confezionato bene.
Alcune primissime osservazioni sul Decreto Ministeriale 150/2023.
Dunque, mi pare di poter dire che è stata limitata drasticamente, con netta inversione di tendenza rispetto all’attuale, la possibilità di svolgere on line i corsi di formazione e di aggiornamento sia per i mediatori, che per i formatori.
Questo perché la filosofia che ispira tutta la Formazione (a regime e transitoria), è di ritenere indispensabile una certa quota di attività in presenza.
Molto interessante, in quanto all’evidenza costituente un forte atto di impulso verso la serietà ed effettività della Formazione a distanza, è la lettera E) del comma 3 dell’art. 11.
Ma tutto il sistema della Formazione è stato fortemente irrobustito, con una particolare attenzione alla pratica oltre che alla teoria (non si diventa mediatore se non si è partecipa a vere mediazione, vale a dire a mediazioni che non siano finite prima del nascere).
Mi pare una vera sfida anche per i Formatori.
Per i quali la disciplina è rigorosa ma equilibrata e ragionevole (si presti attenzione alla sobria previsione relativa alle pubblicazioni del Formatore teorico).
Di nuovo conio (in conseguenza della necessità di rispettare il decreto legislativo), i requisiti che deve possedere il Responsabile dell’Organismo.
Novità assoluta, è previsto un surplus di Formazione dedicata all’area giuridica per chi non ha la laurea in giurisprudenza (commi sei e sette art.23).
A conferma che erra chi pensava che alla mediazione possa essere estraneo il mondo del diritto.
Inoltre è stata data una certa dignità al primo incontro finora oggetto misterioso e dai confini sfumati, anche con la previsione di una necessaria possibile e astratta (cioè dove e quando serva) durata minima (due ore).
Indennità dignitose, e spese vive riconosciute.
Effettività del primo incontro anche in assenza di adesione del convocato.
Certamente le regole per diventare mediatori e formatori sono diventate molto più severe e impegnative.
La disciplina transitoria correlativamente acquisita un grande valore.
Chi è mediatore e chi è formatore, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, ha un notevole valore aggiunto da conservare preziosamente.
Purtroppo proprio su questa disciplina transitoria c’è un errore (verosimilmente materiale, ma pur sempre un errore).
Per poter continuare ad operare, una volta scaduto il termine di nove mesi di moratoria, il fattore fondamentale è il corso di aggiornamento.
Condizione imprescindibile per chi è già titolato e non voglia soggiacere alle nuove regole per diventare mediatore e formatore.
L’errore, causato probabilmente dalla fretta di licenziare il Decreto, sta nell’art. 42 comma terzo.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n.180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
Invece si sarebbe dovuto scrivere:
d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
Come previsto esattamente dal comma quarto dello stesso art.42
E’ un errore clamoroso vista l’importanza della disciplina transitoria anche in relazione al vasto panorama dei soggetti interessati.
C’è da augurarsi una rapida correzione da parte del Ministero.
Dicembre 2023
     
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